Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e dalle relative leggi costituzionali».

      2. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

 

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